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L'acquisizione di un'arma da sparo presuppone che l'acquirente sia in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla polizia (Art. 35, comma 3, del Tulps). Le Autorizzazioni possono essere divise in: - Occasionali (cioè che servono per un solo acquisto, anche se di più armi): è il nullaosta; - permanenti (cioè che servono per più acquisti): sono licenze di porto d'armi.
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